[]
Riconoscimento utente
Hai perso la password?

Statuto del Fondo temporaneo delle BCC


(art. 2-bis, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).

Articolo 1 - Costituzione e Scopo

  1. È costituito tra le Banche di credito cooperativo, le Casse rurali e le Casse Raiffeisen (di seguito, banche di credito cooperativo) un fondo temporaneo di sostegno del Credito Cooperativo, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n. 18, del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell’8 aprile 2016, denominato “Fondo temporaneo del credito cooperativo”, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana, 41-47.
  2. Il Fondo è costituito nella forma di consorzio. Ad esso, per quanto non previsto dallo statuto, si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di cui al Libro V, Titolo X, Capo II del Codice Civile in materia di consorzi. Il Fondo è strumento di natura privatistica e opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo.
  3. Il Fondo promuove, anche attraverso interventi di sostegno, processi di consolidamento e di concentrazione tra le banche consorziate al fine di razionalizzare la struttura del Credito Cooperativo e di migliorarne l’efficienza nella prospettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi, ai sensi del D.L. n. 18/2016. 
  4. L’adesione al Fondo assolve altresì, fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, l’obbligo di cui all’articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  5. L’adesione al Fondo è consentita anche alle banche costituite nella forma di società per azioni, controllate o partecipate direttamente o indirettamente dalle banche di credito cooperativo, che ne facciano richiesta.

Articolo 2 - Durata

  1. Il Fondo avrà una durata pari o comunque non superiore a quella prevista dall’articolo 2-bis del D.L. n. 18, del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell’8 aprile 2016, e l’adesione dell’ultima banca di credito cooperativo consorziata al gruppo bancario cooperativo di riferimento ne determinerà lo scioglimento. Al momento dell’adesione della banca consorziata al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca consorziata. 

Articolo 3 - Interventi

  1. Gli interventi di sostegno possono consistere nella sottoscrizione di strumenti di patrimonializzazione quali, ad esempio, prestiti subordinati, prestiti irredimibili, azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emessi dalle banche consorziate; nel rilascio di garanzie e nel supportare la cessione di crediti a favore delle banche interessate dalle operazioni aggregative di cui al successivo comma 2 tra banche consorziate, fatta esclusione per le banche già sottoposte, prima della deliberazione dell’intervento del Fondo, a procedure di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e degli articoli 80 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere accordati qualora il piano industriale di fusione o il progetto di acquisizione delle attività e delle passività di una banca di credito cooperativo dimostri la necessità dell’intervento e non sia stato possibile individuare soluzioni aggregative alternative a condizioni non onerose per le banche consorziate. Il Fondo si riserva di svolgere ogni verifica circa l’effettiva necessità dell’intervento, anche attraverso l’accesso diretto ai dati aziendali. 
  3. Gli interventi possono riguardare anche operazioni di consolidamento tecnico-prudenziale della banca consorziata nella prospettiva di una successiva operazione aggregativa.
  4. Il Comitato di gestione, ai sensi del successivo articolo 8, definisce e comunica alle banche consorziate i criteri per l’accesso agli interventi e ne stabilisce modalità e condizioni per l’erogazione, ivi incluse eventuali clausole da introdurre nello statuto della banca beneficiaria dell’intervento.
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, agli interventi si dà corso secondo i principi di economicità per le banche aderenti, privilegiando l’efficacia di lungo periodo degli stessi nonché, per le operazioni di aggregazione, i criteri di prossimità territoriale. 

Articolo 4 - Mezzi e modalità per l’attuazione degli interventi

  1. Le risorse necessarie per effettuare gli interventi e per coprire gli oneri e le spese connessi agli interventi medesimi sono fornite dalle banche consorziate. 
  2. L’ammontare massimo delle risorse che le banche consorziate si impegnano a mettere a disposizione non può superare, su base annua, lo 0,10 per mille del totale attivo di bilancio dell’esercizio al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale ammontare comprende quanto necessario a coprire gli oneri e le spese di cui al precedente comma 1. Per le banche consorziate che svolgono la funzione di Istituto o Cassa centrale, la misura dello 0,10 per mille si applica al totale attivo di bilancio al netto dei crediti verso banche.
  3. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di cui al precedente comma 2, sono messe a disposizione dalle banche consorziate su chiamata del Fondo, in relazione alle modalità e ai tempi dei singoli interventi. Per ciascun intervento riferibile ad una banca consorziata l’ammontare massimo di risorse richiamabili annualmente è pari al 20 per cento della dotazione di cui al comma 2, fatta salva la possibilità del Comitato di gestione di derogare a tale limite con apposita delibera motivata sulla base di oggettive condizioni di necessità ma senza poter comunque eccedere la misura del 40 per cento della dotazione predetta. 
  4. Gli interventi erogati nella forma di garanzia fideiussoria concorrono al calcolo dei limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 nella misura del 50 per cento del valore nominale.
  5. Le banche aderenti alle Federazioni locali di riferimento delle banche beneficiarie di interventi del Fondo assicurano la loro compartecipazione nella misura minima del 25 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento, a cui si aggiunge la quota ordinaria di riparto dell’intervento secondo quanto stabilito dal successivo comma 6. In caso di banche beneficiarie di intervento appartenenti a due o più Federazioni locali, la quota di compartecipazione del 25 per cento è distribuita paritariamente tra le Federazioni locali di riferimento. In ogni caso, il Comitato di gestione può derogare in tutto o in parte al principio di compartecipazione nel rispetto di condizioni di stabilità delle banche aderenti ad una Federazione locale. 
  6. La ripartizione delle quote ordinarie delle Banche consorziate è determinata seguendo gli stessi criteri stabiliti per le contribuzioni obbligatorie al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo l’esclusione dal riparto delle banche beneficiarie dell’intervento.
  7. Con istanza motivata della banca consorziata il Fondo può disporre il differimento, in tutto o in parte, del conferimento delle risorse di cui al comma 1 da parte della stessa qualora il pagamento ne mettesse a rischio la liquidità o la solvibilità. Tale condizione si intende verificata se, in ragione del contributo all’intervento, la banca registra livelli di coefficienti patrimoniali compresi entro un punto e mezzo rispetto ai minimi regolamentari inclusi i requisiti aggiuntivi eventualmente determinati con decisioni dell’Autorità di vigilanza. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta. I contributi differiti sono in ogni caso versati se il Fondo accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
  8. Gli interventi possono essere attuati anche mediante finanziamenti concessi da terzi o dalle stesse anche consorziate a condizioni di mercato a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo stesso ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
  9. Eventuali recuperi rivenienti dagli interventi effettuati sono corrisposti alle banche consorziate secondo la propria quota di contribuzione, dedotti tutti gli oneri ed estinti gli eventuali finanziamenti di cui al comma precedente.
  10. Il Fondo può assumere a valere sul Fondo stesso, con apposita delibera del Comitato di gestione, eventuali impegni in precedenza assunti dai Fondi di Garanzia di Categoria purché deliberati a partire dal 14 aprile 2016.
  11. Ai sensi dell’art. 2614 del codice civile, il Fondo può costituire un fondo consortile a valere su eventuali proventi o recuperi degli interventi. 
  12. Le spese di funzionamento del Fondo sono a carico della Federcasse- Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane.
  13. I mezzi richiesti dal Fondo sono messi a disposizione dalle banche consorziate per il tramite dell’Istituto centrale del Credito Cooperativo (Iccrea Banca Spa) in qualità di Tesoriere del Fondo stesso. 

Articolo 5 - Obblighi delle banche consorziate e attività delle Federazioni Locali

  1. Le banche consorziate hanno l’obbligo di osservare lo statuto e di conformarsi alle deliberazioni degli Organi del Fondo e, altresì, di comunicare al Fondo entro il 15 giugno di ogni anno, anche per il tramite di Federcasse e degli altri Fondi di garanzia della Categoria, le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4.
  2. Le banche consorziate che intendono sottoporre istanza di intervento sono tenute a trasmettere preventivamente al Fondo, tramite la Federazione locale cui sono associate, il piano industriale o il piano industriale di fusione, o il progetto di acquisizione in caso di operazione aggregativa con una banca di credito cooperativo in liquidazione volontaria, nonché ogni dato contabile o altre informazioni inerenti il progetto di consolidamento o aggregativo, ivi compresi eventuali patti parasociali o particolari norme statutarie transitorie riguardanti la struttura di governo della banca risultante dall’operazione.
  3. Le banche consorziate che presentano istanze di intervento danno altresì conto delle iniziative e delle valutazioni compiute sul ricorso alle misure previste dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, per la riduzione dei costi e la razionalizzazione aziendale. 
  4. Le banche consorziate si obbligano a rispettare le condizioni poste dal Fondo per l’erogazione degli interventi e ad aderire, anche per il tramite delle Casse centrali, al Conto di Regolamento Giornaliero presso l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Iccrea Banca SPA) che provvede ad eseguire gli addebiti su richiesta del Fondo. 
  5. Le banche consorziate beneficiarie di un intervento di sostegno si impegnano a comunicare al Fondo su base almeno trimestrale l’attuazione del piano industriale fino alla conclusione del secondo esercizio. 
  6. Le banche beneficiarie sono tenute a valutare tempo per tempo - e fermo restando il rispetto dei vincoli regolamentari sulla computabilità degli strumenti di capitale - l’esistenza delle condizioni per la rimborsabilità parziale o totale dell’intervento.
  7. Le Federazioni locali che aderiscono alla Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane collaborano con il Fondo per quanto concerne le attività di supporto agli interventi di cui al precedente articolo 3 relativi alle banche ad esse associate. 
  8. I rappresentanti delle Federazioni e coloro che prestano attività ai fini dell’espletamento delle funzioni svolte dal Fondo, nonché gli addetti del Fondo, sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del Fondo stesso in ragione della sua attività istituzionale.

Articolo 6 - Organi

  1. Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea delle banche consorziate;
b) il Comitato di Gestione, composto da 5 a 9 membri, previa determinazione del loro numero da parte dell’assemblea, nominati dalle banche consorziate; ne sono componenti di diritto i direttori generali delle banche che svolgono la funzione di Istituto o Cassa, ammessi a partecipare al Fondo ai sensi del comma 5 dell’articolo 1.
c) il Presidente, nominato dal Comitato di Gestione del Fondo, che convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato di Gestione e che rappresenta il Fondo in giudizio e in tutti i rapporti con i terzi;
d) il Collegio dei sindaci, composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, nominati dalle banche consorziate, che partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione.

Articolo 7 - L’Assemblea delle banche consorziate

  1. L’Assemblea delibera:
    a) sulla nomina dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei sindaci e sui loro compensi;
    b) sull’approvazione della relazione, del progetto di bilancio e del rendiconto di gestione;
    c) in sede straordinaria, sulle modifiche delle disposizioni statutarie.
     
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente - mediante comunicazione ai consorziati ed ai componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei sindaci, da inviarsi mediante lettera raccomandata con A/R, telefax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione – almeno una volta l’anno, per l'approvazione della relazione, del progetto di bilancio e del rendiconto di gestione del Fondo e ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno.
  3. Ogni banca consorziata ha diritto ad un voto, cui si aggiunge un ulteriore voto per ogni centomillesimo dell’ammontare massimo delle risorse che le banche consorziate si impegnano a mettere a disposizione del Fondo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, come determinate con riferimento alla data del 31 dicembre 2015. Le banche in amministrazione straordinaria o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
  4. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tante banche consorziate che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti alle banche intervenute. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti alle banche presenti o rappresentate in assemblea.
  5. 5. Per le deliberazioni sulle modifiche statutarie di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo, è necessaria la presenza in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, di tante banche che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente spettanti alle banche consorziate. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti alle banche presenti o rappresentate in assemblea. 
  6. Ogni banca consorziata può farsi rappresentare con delega scritta in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da:
    • altra banca consorziata;
    • da soggetto terzo quale esclusivamente la Federazione locale di appartenenza, nella persona di appartenente al consiglio di amministrazione.
  7. Non è peraltro consentito alle Federazioni locali di rappresentare banche consorziate in numero superiore alla metà di quelle ad essa aderenti e a nessuna banca consorziata del Fondo di rappresentarne più di 10 altri consorziati.
  8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a voto palese e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 8 - Il Comitato di gestione

  1. Il Comitato di Gestione delibera gli interventi di sostegno su istanza delle banche consorziate a condizione che l’istanza sia corredata dalla documentazione prevista nel progetto di intervento, valutando anche le condizioni per l’applicazione del principio di compartecipazione delle banche associate a una Federazione locale secondo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 4. 
  2. Il Comitato di Gestione :
    a) formula le proposte di modifica dello statuto;
    b) predispone la relazione, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione;
    c) accerta l’avvenuto verificarsi degli eventi di cui all’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 18 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell’8 aprile 2016, ed adotta i provvedimenti conseguenti, procedendo allo scioglimento del Fondo.
  3. Il Comitato di Gestione delibera, inoltre, in merito:
    a) alla nomina, nella sua prima seduta, del Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, determinandone i compensi;
    b) alla richiesta di ammissione di banche costituite nella forma di società per azioni controllate o partecipate direttamente o indirettamente dalle banche di credito cooperativo;
    c) alla costituzione di un fondo consortile
    d) alle modifiche dei principi di attivazione e dei criteri di erogazione degli interventi;
    e) alla nomina dei componenti la Direzione, determinandone i poteri e i compensi;
    f) ad ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
  4. Il Comitato di Gestione dura in carica sino allo scioglimento del Fondo ai sensi dell’art. 2 e comunque non oltre tre esercizi; esso scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.
  5. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, mediante avviso ai suoi componenti da inviarsi a mezzo di raccomandata con A/R, telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
  6. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega ad altro componente.
  7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’Assemblea è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.
  8. Ferme restando le modalità di convocazione di cui al primo comma del presente articolo, è ammessa la possibilità per i componenti di intervenire alle adunanze mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all’ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 9 - Collegio dei sindaci

  1. Il Collegio dei sindaci esercita la sorveglianza sull'attività del Fondo e ne riferisce all'Assemblea.
  2. Il Collegio dura in carica sino allo scioglimento del Fondo ai sensi dell’art. 2 e comunque non oltre tre esercizi; i sindaci scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
  3. I sindaci devono possedere i requisiti determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 10 - Recesso

  1. Ogni banca consorziata può recedere per gravi motivi dal Fondo, dando un preavviso di sei mesi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione al Fondo. Il Comitato di gestione delibera in merito entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.
  2. In pendenza del termine di preavviso di cui al primo comma, restano fermi per la banca consorziata recedente tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo.

Articolo 11 - Esclusione

  1. Qualora una banca consorziata abbia posto in essere inadempimenti di eccezionale gravità con riferimento:
    a) alle contribuzioni per gli interventi e le spese di funzionamento, quando l’inadempimento perduri per oltre tre mesi;
    b) alla segnalazione dei dati, quando l’inadempimento perduri per oltre tre mesi;
    Il Fondo, con deliberazione del Comitato, avvia la procedura di esclusione, contestando alla banca consorziata l’inadempimento e fissando un termine per ottemperare agli obblighi statutari.
  2. Se la banca consorziata provvede entro il termine di cui al comma precedente, il Fondo comunica alla banca consorziata l’interruzione della procedura di esclusione. In caso contrario, il Fondo può concedere alla Consorziata una o più proroghe oppure deliberarne l’esclusione.
  3. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto per la banca consorziata dalla data di ricezione della loro comunicazione.
  4. Nel corso della procedura di esclusione, restano fermi per le banche consorziate tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo.
  5. Non può essere iniziata o proseguita la procedura di esclusione di banche consorziate sottoposte ad amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria.

Articolo 12 - Esercizio e bilancio annuale

  1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di gestione provvede a convocare l’Assemblea per l'approvazione della relazione sull'attività svolta nell'esercizio, del progetto di bilancio e del rendiconto di gestione, nonché per l’approvazione della relazione del Collegio dei sindaci.

Articolo 13 - Liquidazione del Fondo

  1. Alla cessazione dell’adesione al Fondo delle singole banche consorziate i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. Allo scioglimento del Fondo eventuali residui attivi sono ripartiti tra le banche consorziate secondo i criteri stabiliti per le contribuzioni obbligatorie al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 

Articolo 14 - Clausola compromissoria

  1. Le eventuali controversie tra le banche consorziate, oltre a quelle tra esse e il Fondo che siano relative all’interpretazione o esecuzione del presente Statuto o siano comunque inerenti alla partecipazione, al funzionamento o a qualunque altro rapporto con il Fondo, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
  2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, inappellabilmente, da amichevole compositore e senza formalità. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5..

Articolo 15 - Disposizione transitoria

  1. Le banche di credito cooperativo che presentano entro il 14 giugno 2016 istanza di conferimento dell’azienda bancaria nei termini stabiliti dall’art. 2, comma 3, della Legge n. 49 del 14 aprile 2016 aderiscono al Fondo fino alla data di autorizzazione da parte della Banca d’Italia del conferimento ad una banca costituita in forma di società per azioni, rispettando fino a tale data tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo stesso. A seguito dell’autorizzazione al conferimento, la perdita della qualifica di banca di credito cooperativo deve essere prontamente comunicata al Fondo al fine di consentire l’esclusione della banca dal Fondo stesso.